Art. 2
In vigore dal 24 mar 1965
Il Presidente della Giunta regionale trasmette periodicamente al Commissario un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, salve le particolari disposizioni contenute nei provvedimenti di delega.
Il Presidente della Giunta regionale, quando il Commissario del Governo ne faccia richiesta nell'esercizio delle sue attribuzioni, fornisce le notizie relative alla Amministrazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;99#art-2