Art. 5
In vigore dal 24 mar 1965
Per il funzionamento del proprio ufficio, il Commissario del Governo si avvale di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.
La composizione dell'ufficio ed il contingente del relativo personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.
Al Commissario del Governo nella Regione, al Vice Commissario, nonché agli impiegati delle carriere direttive e di concetto addetti all'ufficio del Commissario, si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;99#art-5