Art. 8

In vigore dal 24 mar 1965
Il Commissario del Governo, con suo decreto, dà atto della composizione della Commissione di cui all'art. 70 dello Statuto. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il segretario, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed eventualmente con ballottaggio. Essa ha sede presso il Commissariato del Governo. La Commissione è convocata dal suo presidente, a seguito di richiesta del Commissario del Governo, il quale invia alla segreteria almeno dieci giorni prima della riunione gli atti concernenti gli affari sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere, ai sensi del terzo comma dell'art. 70 dello Statuto. Il Commissario del Governo ha la facoltà di intervenire, anche a mezzo di un funzionario da lui delegato, alle riunioni della Commissione nella fase istruttoria allo scopo di illustrare gli affari da esaminare ai sensi del comma suddetto, nonché ai sensi del quarto comma dell'art. 70 sopra indicato. Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico al fondo di bilancio di cui all'art. 70 dello Statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 54. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;99#art-8

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