Art. 7

In vigore dal 24 mar 1965
Per l'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti il Commissario del Governo può avvalersi del personale comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all' della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, entro i limiti del contingente numerico che verrà fissato, per coefficiente o categoria, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo comma dell' del presente decreto.
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