Art. 1
In vigore dal 24 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Ai sensi e nei limiti dell'art. 62 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il Commissario del Governo:
a) coordina - salve le attribuzioni proprie dei prefetti nell'ambito delle rispettive Province - l'esercizio delle attribuzioni amministrative dello Stato nella Regione.
A tal fine riceve comunicazione delle direttive ed istruzioni che le Amministrazioni centrali indirizzano ai propri organi periferici nella Regione, ed impartisce le disposizioni necessarie per l'armonizzazione della loro attività Decide, in caso di necessità ed urgenza, le questioni di competenza tra gli uffici statali con circoscrizione regionale;
b) avanza proposte alle competenti Amministrazioni centrali sui fondi da assegnare ai rispettivi uffici amministrativi operanti nella Regione e formula al Governo, sentita la Regione stessa e le Amministrazioni locali o statali interessate, proposte ed osservazioni per gli interventi straordinari dello Stato nella Regione;
c) amministra i fondi del bilancio statale assegnatigli, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908;
d) vigila sull'esercizio delle funzioni dello Stato delegate alla Regione e, per il tramite dei prefetti, di quelle delegate alle Province ed ai Comuni, effettuando gli eventuali rilievi e proponendo alle Amministrazioni deleganti i provvedimenti opportuni;
e) propone agli organi centrali le misure intese a conseguire la migliore organizzazione dei servizi periferici statali nella Regione e la riduzione dei relativi costi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;99#art-1