Art. 7
In vigore dal 12 ago 1964
L'esenzione daziaria per la carta giapponese destinata alla fabbricazione di budella artificiali (voce di tariffa ex 48.01-E-II-h-3-bb) disposta, per tutte le provenienze, con l' del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, è prorogata al 31 dicembre 1964.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;653#art-7