Art. 8
In vigore dal 12 ago 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio per gli agenti conservatori a base di fenoli alchilati (voce di tariffa ex 38.19-Q-IV-n) e per la metilidrossietilcellulosa (voce di tariffa ex 39.03-E-I-b) limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;653#art-8