Art. 10

In vigore dal 12 ago 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli da 1 a 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 12. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;653#art-10

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