Art. 9

In vigore dal 4 set 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: a) ai prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applicano i dazi indicati a fianco di ciascuna voce: 28.20-A-I-a.................... 11% 28.29-B-III-a-1.................. 10% 29.06-B-IV-b-1................... 13% 29.24-A-I-a.................... 11% 38.05-B-I..................... 7% 79.03-B-I..................... 2,1 0% b) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa 39.01-B-VIII-b, sono modificati come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Note all'articolo

  • L'avviso di Rettifica in G.U. 4/09/1964 n. 217 ha disposto che "nella colonna "Denominazione delle merci" della tabella dell'art. 9, in luogo di "B-VII-b altri: leggasi "B-VIII-b altri:"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;653#art-9

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