Art. 5
In vigore dal 30 lug 1965
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce di tariffa 29.01-D-II-b-1) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente il dazio del 4% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 18.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 26 luglio 1965, n.894 ha disposto (con l'art. 2) che "E' prorogata, fino al 30 settembre 1965, la temporanea riduzione al 4% del dazio per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce della tariffa 29.01-D-II-b-I), disposta, fino al 31 dicembre 1964, limitatamente ad un contingente di 18.000 tonnellate ed alle provenienze da Paesi estranei alla Comunita' economica europea, con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1964, n. 653."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;653#art-5