Art. 2

In vigore dal 12 ago 1964
Dal 1 luglio 1964 e fino al 30 giugno 1967, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella, stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;653#art-2

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