Art. 3

In vigore dal 12 ago 1964
Dal 1 luglio 1961 e fino al 30 giugno 1965, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni per i prodotti compresi nelle voci elencate nell'annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze, si applica temporaneamente nella misura fissata per ciascuna voce nella tabella stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;653#art-3

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