Art. 10
10 / 10In vigore dal 12 ago 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli da 1 a 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 12. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;653#art-10