Art. 2
Modalità del concorso
In vigore dal 18 mar 1965
Il concorso è unico per tutti gli educandati ed è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per i posti vacanti complessivamente negli istituti.
Il bando del concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, il bando indica i posti disponibili in ciascun educandato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-22;1625#art-2