Art. 6

Commissione esaminatrice

In vigore dal 18 mar 1965
La Commissione esaminatrice del concorso è costituita: da un professore universitario o da un preside di istituto statale di istruzione secondaria di 2° grado, scelti tra i cultori di pedagogia o di materie filosofiche o letterarie, che la presiede; da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione; da una direttrice di ruolo degli educandati femminili dello Stato; da due professori di ruolo degli istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-22;1625#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo