Art. 1
In vigore dal 12 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, con norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato;
Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti, per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare che abbiano compiuto i 18 anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito e non abbiano superato gli anni 35, salve le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini.
Il concorso è riservato alle donne.
Per l'ammissione al concorso è richiesto il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.
La nomina a maestra istitutrice può essere disposta con effetto da qualsiasi giorno dell'anno.
Per la nomina si osservano, inoltre, le disposizioni dell'art. 8, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-22;1625#art-1