Art. 4
Titoli valutabili
In vigore dal 18 mar 1965
Sono valutabili i seguenti titoli:
1) titoli di cultura (pubblicazioni, lavori originali, studi, ricerche e ogni altro titolo idoneo a porre in luce la personalità della candidata - non compresi nelle categorie indicate nei numeri seguenti) (massimo punti 15);
2) titoli di studio e di abilitazione (massimo punti 10);
3) titoli attinenti alla capacità professionale, ivi comprese le idoneità in concorsi statali (titoli che hanno attinenza specifica alle funzioni, educative e didattiche, proprie delle maestre istitutrici; le pubblicazioni, i lavori originali, gli studi e le ricerche particolarmente caratterizzanti in tal senso sono compresi in questa categoria. Le idoneità si valutano limitatamente al voto di esame e a quei concorsi a posti di impiego o per progressione di carriera che abbiano attinenza alla funzione educativa o didattica (massimo punti 15);
4) titoli di servizio civile prestato senza demerito alle dipendenze dello Stato e delle Regioni per l'espletamento di funzioni educative o didattiche, ivi compreso il servizio prestato in qualità di istitutrice assistente nei convitti nazionali (massimo punti 10).
Qualora, per effetto di più titoli, la concorrente conseguisse un punteggio superiore ai 25 punti riservati complessivamente ai titoli, si riduce a 25 il punteggio attribuibile all'interessata.
I criteri di massima per la valutazione dei titoli sono determinati dalla Commissione esaminatrice del concorso nella sua prima adunanza, nei limiti stabiliti dai commi precedenti e dalle eventuali prescrizioni del bando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-22;1625#art-4