Art. 7

Abrogazione

In vigore dal 18 mar 1965
Sono abrogati: l'art. 19, lettera a), del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 e l'art. 18 del regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312. Sono inoltre abrogati, nella parte relativa alla nomina delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, l'art. 23 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 e gli articoli 11 e 26 del regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1964 SEGNI MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte del conti, addì 24 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 27. - VILLA.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-22;1625#art-7

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