Art. 5

Graduatoria del concorso

In vigore dal 18 mar 1965
Nella graduatoria generale di merito la Commissione esaminatrice del concorso comprende, nell'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato da ciascuna concorrente, coloro che abbiano superato le prove di esame nel modi prescritti dal precedente . Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara le vincitrici e le idonee del concorso. Nei casi di parità di merito, l'ordine di graduatoria 6 determinato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-22;1625#art-5

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