Art. 2 · Modalità del concorso

Art. 2

2 / 7

Modalità del concorso

In vigore dal 18 mar 1965
Il concorso è unico per tutti gli educandati ed è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per i posti vacanti complessivamente negli istituti. Il bando del concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, il bando indica i posti disponibili in ciascun educandato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-22;1625#art-2