Art. 6

In vigore dal 15 lug 1964
Restano attribuite alla competenza dell'Organo centrale, tutte le materie che del presente decreto non risultano decentrate ai Compartimenti di traffico aereo ed alle Circoscrizioni di aeroporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;438#art-6

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