Art. 7

In vigore dal 3 mar 1970
Le attribuzioni conferite con gli articoli precedenti ai Compartimenti di traffico aereo saranno esercitate dall'Organo centrale sino alla data d'inizio di funzionamento dei Compartimenti stessi, da fissare con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e, comunque, non oltre due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1964 SEGNI MORO - JERVOLINO - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 42. - VILLA

Note all'articolo

  • La L. 22 giugno 1967, n. 490 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite, ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto, ai Compartimenti di traffico aereo, sono prorogati per non oltre un anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge."
  • La L. 28 gennaio 1970, n. 16 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto ai compartimenti di traffico aereo, gia' prorogato al 31 dicembre 1968, per effetto della legge 22 giugno 1967, n. 490, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;438#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo