Art. 4

In vigore dal 15 lug 1964
Fermo restando quanto disposto dall' della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le Circoscrizioni di aeroporto, ciascuna nel proprio ambito territoriale, esercitano le attribuzioni stabilite dal Codice della navigazione e da altre disposizioni legislative e regolamentari. Esse, inoltre: a) autorizzano le missioni del proprio personale nell'ambito della Circoscrizione e per durata non superiore a giorni tre, limitatamente ai sopraluoghi da effettuarsi in occasione di incidenti aeronautici. Per le missioni del direttore della Circoscrizione di aeroporto o del suo facente funzione occorre la convalida del Compartimento di traffico aereo; b) autorizzano i voli di trasferimento di aeromobili senza passeggeri nè carico pagante, entro il territorio nazionale, in conformità alle direttive dell'Organo centrale; c) autorizzano la sostituzione di aeromobili in servizio di linea regolare in caso di avaria, purchè con aeromobili di tonnellaggio non superiore e secondo le istruzioni dell'Organo centrale; d) autorizzano, in conformità alle direttive dell'Organo centrale, il recupero, entro il termine di ventiquattro ore, dei voli di linea non effettuati, per ragioni tecniche o meteorologiche dalle imprese di trasporto aereo nazionale; e) dispongono le esecuzioni in economia di lavori di manutenzione ordinaria di immobili, secondo le modalità del regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile. L'attribuzione di cui alla lettera 6) non esclude l' esercizio di analoga attribuzione da parte dell'Organo centrale e del Compartimento di traffico aereo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;438#art-4

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