Art. 3

In vigore dal 15 lug 1964
I Compartimenti di traffico aereo, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, esercitano le attribuzioni stabilite dal Codice della navigazione. Essi inoltre: a) dispongono, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, i trasferimenti nell'ambito della propria circoscrizione, del personale della carriera esecutiva sino al grado di archivista incluso, del personale della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e del personale operaio; b) autorizzano le missioni, entro il territorio del Compartimento, del personale del Compartimento stesso e delle Circoscrizioni di aeroporto comprese in detto territorio per durata non superiore a giorni dieci. Per le missioni dell'ispettore di traffico aereo o del suo facente funzione, occorre la convalida da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; c) provvedono alla concessione di aree negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali per una durata non superiore a sei anni, previa determinazione del canone d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio; d) provvedono alla concessione di locali negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali per una durata non superiore a sei anni, con l'osservanza della procedura stabilita dalle leggi vigenti; e) provvedono alla concessione dello sfalcio d'erba negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali; f) provvedono previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato alle transazioni dirette a prevenire o a porre fine a contestazioni giudiziarie, quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente L. 1.200.000. Ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, per le transazioni riguardanti risarcimento di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di automezzi o di altri mezzi meccanici in uso all'Amministrazione della aviazione civile, il suddetto limite è elevato a L. 3.000.000; g) dispongono per l'esecuzione in economia dei lavori e delle provviste relativi al funzionamento dei servizi degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali per un importo non superiore a L. 1.800.000, secondo le modalità del regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; h) provvedono all'appalto dei servizi di sgombero e manutenzione degli impianti igienici e di asporto dei rifiuti negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali compresi nel Compartimento; i) provvedono all'affitto degli immobili necessari ai servizi delle Circoscrizioni di aeroporto comprese nel Compartimento, con l'osservanza della procedura stabilita dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e fino all'importo massimo di L. 2.400.000; l) provvedono al noleggio di macchine, apparati dispositivi tecnico-meccanici necessari all'espletamento dei servizi del Compartimento e delle Circoscrizioni di aeroporto; m) approvano, nei casi in cui non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, i contratti relativi alle materie previste nelle lettere a), d), e), f), g), h), i), l) la cui stipulazione è demandata al funzionario preposto alla sezione amministrativa di ciascun Compartimento di traffico aereo; n) coordinano i servizi degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali compresi nella circoscrizione del Compartimento e l'attività dei direttori di aeroporto per quanto attiene allo svolgimento dei servizi aerei; o) dispongono, con provvedimento motivato, la chiusura provvisoria degli aeroporti privati non aperti al traffico ai sensi dell'art. 709 del Codice della navigazione, in caso di gravi necessità o infrazioni, con tempestiva segnalazione all'Organo centrale per i provvedimenti definitivi p) dispongono l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e dagli atti di concessione nei riguardi dei concessionari dei servizi aerei, con esclusione dei provvedimenti concernenti la sospensione dei servizi, la revoca dell'uso gratuito degli aeroporti, la decadenza e la revoca della concessione; q) applicano, nei riguardi dei concessionari stranieri dei servizi aerei, le sanzioni previste dalla legge e dagli atti di concessione a carico di concessionari nazionali, con le stesse esclusioni di cui alla lettera precedente; r) provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa per la concessione dei servizi aerei di linea e per i servizi aerei minori ed esprimono all'Organo centrale pareri sul possesso da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art. 777 del Codice della navigazione; s) autorizzano, previe intese con il Comando di regione aerea, le manifestazioni aeree, gli avioraduni, le mostre aeree, le manifestazioni di volo a vela e di aeromodellismo, nonché il lancio di paracadutisti, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo centrale escluse le autorizzazioni relative a manifestazioni aventi carattere nazionale od il cui svolgimento rientra nell'ambito territoriale di più Compartimenti di traffico aereo; t) autorizzano i voli di trasferimento di aeromobili senza passeggeri, nè carico pagante entro il territorio nazionale, in conformità alle direttive dell'Organo centrale; u) approvano le tariffe ed i prezzi degli esercizi pubblici in concessione, esistenti negli aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili demaniali del Compartimento, con esclusione delle tariffe relative Ai servizi di assistenza a terra; v) rilasciano i brevetti di pilotaggio di 1° e 2° grado e le corrispondenti licenze previste dalle norme del l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale nonché i brevetti e gli attestati di pilota di aliante veleggiatore. È in facoltà dei Compartimenti di traffico aereo disporre accreditamenti a favore delle Circoscrizioni di aeroporto per il pagamento delle spese conseguenti all'esercizio del potere attribuito alle Circoscrizioni stesse con le lettere a) ed e) del successivo , tenendo presenti le direttive emanate al riguardo dall'Organo centrale. Nelle materie previste alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), s), v), i Compartimenti di traffico aereo provvedono in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;438#art-3

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