Art. 1
In vigore dal 15 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 11 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;
Sentita la Corte dei conti a Sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;
Decreta:
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L'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile è costituita dai Compartimenti di traffico aereo, previsti nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, e dalle Circoscrizioni di aeroporto, di cui all'art. 688 del Codice della navigazione e al decreto ministeriale 28 luglio 1963, emanato ai sensi dell' della legge 30 gennaio 1963, n. 141.
Ai Compartimenti di traffico aereo è preposto un ispettore di traffico aereo; alle Circoscrizioni di aeroporto è preposto un direttore di aeroporto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;438#art-1