Art. 5

In vigore dal 15 lug 1964
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, assegna ai Compartimenti di traffico aereo i fondi necessari per l'esercizio delle attribuzioni decentrate con gli del presente decreto, secondo le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908. Le Ragionerie regionali dello Stato nei capoluoghi di regione sedi di Compartimento di traffico aereo, esercitano, sui provvedimenti e sui titoli di spesa dei Compartimenti medesimi, tutte le funzioni ad esse attribuite dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonché il riscontro sui rendiconti relativi agli ordini di accreditamento previsti dal penultimo comma del precedente . Le delegazioni regionali della Corte dei conti, istituite con l' della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nei capoluoghi di regione sedi di Compartimento di traffico aereo, esercitano il controllo, previsto dalle norme vigenti, sui provvedimenti e sui titoli emessi dai Compartimenti medesimi nonché sui rendiconti relativi agli ordini di accreditamento sopra indicati.
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