Art. 2

In vigore dal 15 lug 1964
I Compartimenti di traffico aereo comprendono: a) la sezione amministrativa; b) la sezione aeroporti; c) la sezione trasporti aerei; d) la sezione navigazione. La sezione aeroporti comprende squadre per l'esecuzione di lavori urgenti negli aeroporti. Il Compartimento di traffico aereo, con sede in Roma, comprende un laboratorio sperimentale per le ricerche scientifiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;438#art-2

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