Art. 7
In vigore dal 1 gen 1964
Per le uve secche in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15 provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, si applica temporaneamente, dal 1 dicembre 1963 al 30 novembre 1966, il dazio del 7,60% sul valore, se comprese nella voce di tariffa n. 08.04-B-l e dell'8,40% sul valore, se comprese nella voce di tariffa n. 08.04-B-II, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-7