Art. 10
In vigore dal 1 gen 1964
Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 30 giugno 1964, nella misura per ciascuno indicata:
ghise non nominate, contenenti in peso
di 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da
0,5% a 1% inclusi di vanadio (voce della
tariffa n. 73.01-D-I)........................... 1 %
lamiere dette "magnetiche", aventi,
qualunque sia il loro spessore, una perdita
in watt per kg. non superiore a 0,75 watt
- lamiere a cristalli orientati- (voci della
tariffa nn. 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-l) nei
limiti di un contingente globale di 1.500
tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e
condizioni da stabilirsi dal Ministro per le
finanze.......................................... 3 %
vergella di acciaio fino al carbonio, sem-
plicemente laminata a caldo, del diametro
compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e del tenore
in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74%
(voce della tariffa n. ex 73.15-A-IV-b), de-
stinata all'industria dei pneumatici, nei li-
miti di un contingente di 2.500 tonnellate,
sotto l'osservanza delle norme e condizioni
da stabilirsi dal Ministro per le finanze......... esenzione
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-10