Art. 10

In vigore dal 1 gen 1964
Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 30 giugno 1964, nella misura per ciascuno indicata: ghise non nominate, contenenti in peso di 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa n. 73.01-D-I)........................... 1 % lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati- (voci della tariffa nn. 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-l) nei limiti di un contingente globale di 1.500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.......................................... 3 % vergella di acciaio fino al carbonio, sem- plicemente laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74% (voce della tariffa n. ex 73.15-A-IV-b), de- stinata all'industria dei pneumatici, nei li- miti di un contingente di 2.500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze......... esenzione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo