Art. 15

In vigore dal 1 gen 1964
Per i prodotti indicati nella annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo