Art. 12
In vigore dal 1 gen 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 14 agosto 1964 per le importazioni di bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce della tariffa. n. 38.12-A-I) dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo, scortate dai certificati di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 è dovuta una tassa di compensazione nella misura di lire 525 per 100 kg. di prodotto.
Tale tassa sarà riscossa dalle dogane, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, soltanto nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi, il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo non applichino alla esportazione dei prodotti medesimi, rispettivamente, una tassa di compensazione di formi olandesi 2,75, di franchi belgi 37,92 e di franchi lussemburghesi 37,92 per 100 kg. di prodotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-12