Art. 16

In vigore dal 1 gen 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite negli il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1963 SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 12. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-16

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