Art. 16
16 / 16In vigore dal 1 gen 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite negli il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1963
SEGNI
MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 12. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-16