Art. 8

In vigore dal 1 gen 1964
Per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, dal 1 dicembre 1963 al 30 novembre 1966, nella misura per ciascuno indicata: caviale (uova di storione) (voce della tariffa n. ex 16.04-A-I): 24%; tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati (voce della tariffa n. 58.01-A): 32%, con una riscossione massima di 4,5 unità di conto per mm.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-8

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