Art. 3
In vigore dal 1 gen 1964
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 le poste per carta, di legno, meccaniche e semichimiche, non nominate (compresa la pasta bruna) (voce della tariffa numero 47.01-A-II) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, destinate alla produzione cartaria, sono ammesse alla importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di tonnellate 150.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Durante lo stesso periodo le poste di legno chimiche di cui alle voci della tariffa n. 47.01-B-I-a-2; numero 47.01-B-I-b-2-cc; n. 47.01-B-II-a-2; n. 47.01-B-Il-b-2-cc, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nei limiti dei seguenti contingenti globali:
a) tonnellate 1.000.000, destinate alla produzione cartaria;
b) tonnellate 25.500, destinate alla fabbricazione del cellophane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-3