Art. 2
In vigore dal 1 gen 1964
Per i vini di uve fresche (voce della, tariffa n. ex 22.05) provenienti dalla Grecia, scortati dal "certificato di circolazione delle merci" di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1875, nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dall'applicazione dei dazi che sarebbero dovuti per i vini stessi, secondo la specie, provenienti rispettivamente, dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-2