Art. 4

In vigore dal 1 gen 1964
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 il ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1% (voce della tariffa n. 73.02-E-I-c-1) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato alle industrie che lo impiegano direttamente, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 110.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo