Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo IX
Art. 61
In vigore dal 26 mag 1963
Nel caso in cui per motivo qualsiasi l'istituto dovesse cessare la propria attività, il patrimonio dell'istituto medesimo sarà devoluto a favore del Centro di studi per l'educazione fisica di Firenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-61