Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo IX
Art. 60
In vigore dal 26 mag 1963
Per i servizi propri dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, può inoltre assumere, nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai: contratti nazionali o locali ovvero dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-60