Art. 2

In vigore dal 26 mag 1963
Agli studi che si compiranno presso l'istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Firenze è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato, a norma degli della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1961 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1963 Atti del governo, registro n. 169, foglio n. 3 - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo