Art. 1
In vigore dal 26 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduta la domanda presentata il 30 maggio 1962 dal presidente del Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Firenze, per ottenere il pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Firenze, ai sensi degli della citata legge n. 88;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1962, n. 107, col quale il Centro anzidetto è stato eretto in ente morale;
Udito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
È approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Firenze di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a carico del Centro anzidetto e degli enti con esso convenzionati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-rd-1