Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo IX
Art. 58
In vigore dal 26 mag 1963
Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto con l'istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-58