Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IX

Art. 57

In vigore dal 26 mag 1963
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica e di trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano in quanto applicabili, e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti. Al segretario amministrativo è attribuito all'atto della nomina in ruolo lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente 2-3 anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore. Al predetto segretario è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402 - previo esame di idoneità - al quale egli è ammesso almeno dopo dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza. Il coefficiente 271 della carriera di concetto di ragioneria è conferito mediante esame di idoneità, cui è ammesso il dipendente dell'Istituto appartenente alla carriera di ragioneria con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.
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Art. 57 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo