Art. 61
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IX

Art. 61

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In vigore dal 26 mag 1963
Nel caso in cui per motivo qualsiasi l'istituto dovesse cessare la propria attività, il patrimonio dell'istituto medesimo sarà devoluto a favore del Centro di studi per l'educazione fisica di Firenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-61