Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 9
Ammissione ai corsi di ufficiali della Guardia di finanza
In vigore dal 4 apr 1963
Il Ministro per le finanze, può disporre che i corsi siano fraquentati anche da ufficiali della Guardia di finanza, designati dal Comando generale del Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-9