Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 9

Ammissione ai corsi di ufficiali della Guardia di finanza

In vigore dal 4 apr 1963
Il Ministro per le finanze, può disporre che i corsi siano fraquentati anche da ufficiali della Guardia di finanza, designati dal Comando generale del Corpo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo