Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 13

Graduatoria e giudizio particolareggiato dei partecipanti ai corsi

In vigore dal 4 apr 1963
La graduatoria del partecipanti ai corsi è formata dal Corpo degli insegnanti in base alla media delle votazioni conseguite nelle prove di esame. Le votazioni sono espresse in trentesimi: la votazione minima e di diciotto trentesimi. Il Corpo degli insegnanti formula, altresì, il giudizio particolareggiato per ciascuno dei partecipanti ai corsi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-13

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