Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 13
Graduatoria e giudizio particolareggiato dei partecipanti ai corsi
In vigore dal 4 apr 1963
La graduatoria del partecipanti ai corsi è formata dal Corpo degli insegnanti in base alla media delle votazioni conseguite nelle prove di esame.
Le votazioni sono espresse in trentesimi: la votazione minima e di diciotto trentesimi.
Il Corpo degli insegnanti formula, altresì, il giudizio particolareggiato per ciascuno dei partecipanti ai corsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-13