Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 14
Approvazione della graduatoria.
In vigore dal 4 apr 1963
Entro quindici giorni dal termine di ciascun corso, eccetto i caso di Cui all', il direttore della Scuola trasmette, per l'approvazione, al Ministro per le finanze la graduatoria ed i giudizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-14