Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 11
Istituzione dei corsi e conferimento degli incarichi di insegnamento
In vigore dal 4 apr 1963
Il Ministro per le finanze approvato il piano di massima di cui all'articolo precedente, istituisce con propri decreti i singoli corsi, e sentito il direttore della Scuola, ne determina la data di inizio, la durata, il piano particolareggiato degli studi, le ore di insegnamento attribuite a ciascuna materia e alle eventuali esercitazioni, le categorie di impiegati chiamati a frequentarli, il numero dei partecipanti, la loro eventuale ripartizione in sezioni o gruppi e le modalità relative alle conseguenti prove, d'esame.
Con gli stessi decreti o con decreti successivi, il Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola, conferisce, di volta in volta, previa comunicazione alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, gli incarichi per l'insegnamento e per le esercitazioni.
Detti incarichi possono essere conferiti anche a docenti stranieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-11