Art. 11 · Istituzione dei corsi e conferimento degli incarichi di insegnamento
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 11

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Istituzione dei corsi e conferimento degli incarichi di insegnamento

In vigore dal 4 apr 1963
Il Ministro per le finanze approvato il piano di massima di cui all'articolo precedente, istituisce con propri decreti i singoli corsi, e sentito il direttore della Scuola, ne determina la data di inizio, la durata, il piano particolareggiato degli studi, le ore di insegnamento attribuite a ciascuna materia e alle eventuali esercitazioni, le categorie di impiegati chiamati a frequentarli, il numero dei partecipanti, la loro eventuale ripartizione in sezioni o gruppi e le modalità relative alle conseguenti prove, d'esame. Con gli stessi decreti o con decreti successivi, il Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola, conferisce, di volta in volta, previa comunicazione alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, gli incarichi per l'insegnamento e per le esercitazioni. Detti incarichi possono essere conferiti anche a docenti stranieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-11