Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 8
Ammissione ai corsi degli impiegati e fornitura agli stessi dei testi di studio
In vigore dal 4 apr 1963
L'ammissione degli Impiegati ai corsi è effettuata dal Ministro per le finanze, su proposta delle Direzioni generali interessate.
Agli impiegati ammessi alla frequenza dei corsi sono fornite le riviste, i testi di studio e le altre pubblicazioni all'uopo necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-8