Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 8

Ammissione ai corsi degli impiegati e fornitura agli stessi dei testi di studio

In vigore dal 4 apr 1963
L'ammissione degli Impiegati ai corsi è effettuata dal Ministro per le finanze, su proposta delle Direzioni generali interessate. Agli impiegati ammessi alla frequenza dei corsi sono fornite le riviste, i testi di studio e le altre pubblicazioni all'uopo necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-8

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